(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Puglia n. 94
                       dell'8 settembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. L'ammontare  del contributo di cui all'art. 3, comma 24, della
legge  28 dicembre  1995,  n.  549,  per l'anno solare 2000, e' cosi'
determinato:
      a) lire  20/kg  per  i  rifiuti  indicati  dai numeri di codice
100202  e  170500  di  cui  all'allegato  2  del decreto del Ministro
dell'ambiente 18 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
24 ottobre  1996,  serie  generale,  n.  250,  nonche'  per i rifiuti
speciali   non   pericolosi   indicati   nel   decreto  del  Ministro
dell'ambiente  5 febbraio  1998,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 16 aprile 1998, supplemento ordinario, n. 72;
      b) lire  5/kg per tutti gli altri rifiuti speciali indicati nel
decreto del Ministro dell'ambiente 15 luglio 1996;
      c) lire   15/kg  per  tutti  gli  altri  rifiuti  speciali  non
pericolosi;
      d) lire 40/kg per i restanti tipi di rifiuti.
    2. Il  termine di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale
22 gennaio 1997, n. 5, e' elevato a cinque anni.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
      Bari, 6 settembre 1999
                               DISTASO